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Approfondimenti Diritto Tributario


SOCIETA' CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE
13-02-2012

Come affermato dalla Suprema Corte l’istituto della cancellazione dal registro delle imprese comporta che il novellato secondo comma dell'articolo 2495 c.c. “è norma innovativa e ultrattiva che disciplina gli effetti delle cancellazioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire”. Con la citata disposizione si è superato il pregresso orientamento di legittimità fondato sulla natura dichiarativa della cancellazione dal registro delle imprese, aderendo alla tesi propinata di natura costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese, con la precisazione che essa esplica i suoi effetti anche per le società di persone “del venir meno della capacità e legittimazione di esse... anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella”. La prima evidente conseguenza della suddetta innovazione normativa ed interpretativa attuata con la riforma, comporterà una adeguata valutazione della società, che per quanto attenta possa essere non potrà di certo prevedere, al momento del sorgere o durante lo svolgimento del rapporto, che essa venga successivamente cancellata dal registro delle imprese. In tale ipotesi ci si dovrà porre infatti anche l’ulteriore quesito di dove e, soprattutto, nei confronti di chi coltivare le proprie ragioni, al fine di evitare che in virtù dell'estinzione della società, possa derivare la sostanziale inutilità di un’azione diretta nei confronti di un soggetto che deve essere considerato come giuridicamente inesistente.



NULLO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO AL LIQUIDATORE
24-01-2012

Come affermato dalla Suprema Corte l’istituto della cancellazione dal registro delle imprese comporta che il novellato secondo comma dell'articolo 2495 c.c. “è norma innovativa e ultrattiva che disciplina gli effetti delle cancellazioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire”. Con la citata disposizione si è superato il pregresso orientamento di legittimità fondato sulla natura dichiarativa della cancellazione dal registro delle imprese, aderendo alla tesi propinata di natura costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese, con la precisazione che essa esplica i suoi effetti anche per le società di persone “del venir meno della capacità e legittimazione di esse... anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella”.



IL QUADRO RW SANZIONI, RAVVEDIMENTO e DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
20-12-2011

Come sanare le dimenticanze e le violazioni al quadro RW



GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO ED IL LITISCONSORZIO
14-12-2011

Il primo strumento, in termini temporali, da valutare in ambito deflattivo del contenzioso è l’adesione ai processi verbali di constatazione, di cui all’art. 5 bis del D.Lgs. n. 218/1997. In caso di adesione esso comporta la riduzione ad un sesto della sanzione minima e la conseguente integrale accettazione dei rilievi contenuti nell’atto portante la pretesa tributaria, sicchè con l’accettazione dei rilievi contenuti nel PVC, di fatto si rinuncia ad ogni possibilità di dare corso al contraddittorio.



L’accertamento da redditometro
07-11-2011

L’accertamento sintetico ed in particolare l’accertamento da redditometro si fonda su una predeterminazione del reddito imponibile ritratto da tecnicismi di natura procedimentale che lo quantificano sinteticamente desumendolo dalla disponibilità di taluni beni o servizi a cui sono connesse le spese necessarie per il loro mantenimento e per la loro utilizzazione. La disciplina di tale tecnicismo è stata attribuita dal legislatore, all’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, norma che fu da subito tacciata di incostituzionalità per via di quei tecnicismi procedimentali determinativi del reddito, contenuti in un norma secondaria, a cui ci si riferisce per l’individuazione dei beni e servizi e per la quantificazione delle spese connesse con il loro mantenimento. In origine il procedimento di rettifica redditometrico consentiva all’Ufficio di determinare sinteticamente il possesso di un maggiori imponibile del contribuente solo subordinatamente alla ricostruzione analitica dei diversi redditi e solo qualora emergesse un reddito complessivo inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente sulla base di elementi e circostanze certi.




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